CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
PREAMBOLO
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.
CAPO I - DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni
individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né
giustiziato.
Articolo 3
Diritto all'integrità della
persona
1. Ogni
individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata,
secondo le modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle
aventi come scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto
tali una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4
Proibizione della tortura e
delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e
del lavoro forzato
1.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
CAPO II - LIBERTÀ
Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni
individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo
riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di
lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata
o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il
diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la
rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di
un'autorità indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni
individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale
diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la
libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo
le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11
Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni
individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la
libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee
senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza
limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni
individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di
associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e
civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme
con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a
esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14
Diritto all'istruzione
1. Ogni
individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale
e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione.
Articolo 16
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17
Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
1. Le
espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno
Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte,
alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
CAPO III - UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1. È
vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso,
la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze
sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la
Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni
particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La parità
tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia
di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione
di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti del bambino
1. I
bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene
presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro
età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da
autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino
deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario
al suo interesse.
Articolo 25
Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26
Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
CAPO IV - SOLIDARIETÀ
Articolo 27
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione
nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni
lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata
massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie
annuali retribuite.
Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di
lavoro
Il lavoro
minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere
inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme
più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di
lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro
istruzione.
Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
1. È
garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita
professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il
licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di
maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un
figlio.
Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1.
L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali
la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la
vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità
stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno
dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici
sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà,
l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza
abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo 36
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
CAPO V - CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo
1. Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio
universale diretto, libero e segreto.
Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni
individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo
imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli
organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei
suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi
pregiudizio,
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo
riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale,
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie
decisioni.
3. Ogni
individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati
dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni
conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in
una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42
Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43
Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere
accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai
cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato
membro.
Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
CAPO VI - GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni
individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano
stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel
rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice
indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà
di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il
patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un
accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni
imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni
imputato.
Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle
pene
1.
Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in
cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il
diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di
quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se,
successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di
una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di
una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è
stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti
da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al
reato.
Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso
reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51
Ambito di applicazione
1. Le
disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi
dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati
membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i
suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti
nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti
definiti dai trattati.
Articolo 52
Portata dei diritti garantiti
1.
Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti
dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il
contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano
fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si
esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a
quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi
sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente
disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più
estesa.
Articolo 53
Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
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