LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL'UOMO
Art. 1
Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni
sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.
Art. 2
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti
naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la
proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.
Art. 3
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione.
Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani
espressamente da essa.
Art. 4
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così
l'esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo non ha per limiti
che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di
questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati soltanto
dalla Legge.
Art. 5
La legge ha il diritto di proibire le azioni nocive alla società. Tutto
ciò che non è proibito dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può
essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Art. 6
La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno
diritto a concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti
alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga,
sia che punisca. Poiché tutti i cittadini sono uguali dinanzi ad essa,
sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi
pubblici, a seconda della loro capacità, e senz'altra distinzione che
quella delle loro virtù e del loro ingegno.
Art. 7
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi
contemplati dalla Legge e secondo le forme che essa prescrive. Coloro che
promuovono, trasmettono, eseguiscono o fanno eseguire ordini arbitrari
debbono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o arrestato in forza
della Legge, deve obbedire all'istante. Egli si rende colpevole
resistendo.
Art. 8
La Legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente
necessarie e nessuno può essere punito se non in forza di una Legge
stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.
Art. 9
Essendo ciascun cittadino presunto innocente finché non è stato dichiarato
colpevole, quando è necessario arrestarlo, ogni rigore non necessario per
assicurarsi della sua persona, deve essere severamente represso dalla
Legge.
Art. 10
Nessuno deve essere disturbato nelle sue opinioni anche religiose, purché
la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Art. 11
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti
più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere e
pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà
nei casi contemplati dalla Legge.
Art. 12
La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una
forza pubblica; questa è dunque istituita per vantaggio di tutti, e non
per l'utilità particolare di coloro ai quali è affidata.
Art. 13
Per l'intervento della forza pubblica e per le spese di amministrazione un
contributo comune è indispensabile. Esso deve essere ugualmente ripartito
fra tutti i cittadini in proporzione dei loro averi.
Art. 14
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare da sé stessi o per mezzo
dei loro rappresentanti la necessità dei contributi pubblici, di
consentirli liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la
quota, la distribuzione, l'esazione e la durata.
Art. 15
La società ha diritto di chiedere conto ad ogni pubblico ufficiale della
sua amministrazione.
Art. 16
Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e
determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione.
Art. 17
La proprietà, essendo un diritto inviolabile e sacro, non potrà essere
tolta in nessun caso, salvo quello in cui la necessità pubblica,
legalmente constatata, lo esiga chiaramente e sempre con la condizione
d'una precedente giusta indennità.

Home
|